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V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E
admin
Inserito il - 05/09/2006 : 11:52:40 NOTIZIE DAL GOVERNO 5 settembre 2006
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IN QUESTO NUMERO
- Calendario anno scolastico 2006-2007 - Misure per il contrasto del lavoro nero e promozione sicurezza - Immigrazione: ammesso l'ingresso di altri 30.000 lavoratori - Editoria: nuovo regolamento per le "copie d'obbligo" - Numero unico europeo per l'emergenza - 4° Giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche
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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2006-2007 Sarà l'11 settembre 2006 il primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2006-2007. Secondo i calendari scolastici regionali saranno infatti gli studenti del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Molise, del Piemonte, del Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano i primi a cominciare l'anno scolastico. Il 12 settembre sarà invece il turno dei ragazzi dell'Abruzzo, il 13 di quelli della Provincia autonoma di Trento, mentre il 14 riapriranno i battenti le scuole della Basilicata, del Lazio (13 settembre per infanzia, primaria, secondaria I grado), della Liguria, delle Marche, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e della Valle d'Aosta. A seguire tutte le altre Regioni. Diversificate anche le chiusure degli istituti. Si va infatti dall'8 giugno 2007 del Molise al 16 giugno 2007 della provincia autonoma di Bolzano. Nella maggior parte delle Regioni comunque le scuole chiuderanno il 9 giugno 2007. Il calendario scolastico nazionale, ordinanza del 31 luglio 2006 del Ministero della Pubblica Istruzione, fissa invece la data, 20 giugno 2007, dell'inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e il calendario delle festività a rilevanza nazionale.
MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PROMOZIONE SICUREZZA Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 Supplemento Ordinario n. 83, la legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, l'art. 36 bis, al fine di garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, prevede che il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri gravi violazioni relative all'impiego di personale. Viene, inoltre, introdotta una modifica delle sanzioni relative all'utilizzo dei lavoratori "in nero". Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono inoltre munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
IMMIGRAZIONE: AMMESSO L'INGRESSO DI ALTRI 30.000 LAVORATORI A fronte delle numerose richieste di nulla osta al lavoro stagionale e della necessità di corrispondere al fabbisogno di manodopera nel settore agricolo e turistico-alberghiero, viene ammessa per l'anno 2006 una quota ulteriore - rispetto a quella già stabilita nel precedente D.P.C.M. del 15.02.2006 - di 30.000 ingressi nel territorio dello Stato italiano di cittadini extracomunitari, residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale. Lo stabilisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2006 (G. U. n. 185 del 10.08.2006) concernente la "Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006". L'ulteriore quota di 30.000 ingressi riguarda i cittadini stranieri extracomunitari di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania; i cittadini stranieri extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; i cittadini stranieri extracomunitari già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004 o 2005.
EDITORIA: NUOVO REGOLAMENTO PER LE "COPIE D'OBBLIGO" Dal 2 settembre 2006 i prodotti editoriali non dovranno più essere consegnati alle Prefetture. Da quella data, infatti, entra in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, che attua una nuova disciplina destinando direttamente alle biblioteche il deposito delle "copie d'obbligo" delle pubblicazioni italiane, di qualsiasi natura esse siano. Il nuovo regolamento fa obbligo agli editori di trasmettere direttamente alle biblioteche quattro esemplari d'obbligo, con quattro spedizioni distinte: due per l’archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma); due per l'archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale (da individuare con successivo decreto ministeriale). Il regolamento, che crea anche un'apposita “Commissione per il deposito legale” per monitorare l'attuazione della legge, rimanda infine ad una futura disciplina per quanto riguarda i documenti diffusi tramite rete informatica.
NUMERO UNICO EUROPEO PER L'EMERGENZA Con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2006) il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118. Ai fini della corretta funzionalità del servizio 112 come numero unico europeo di emergenza era infatti necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonchè al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di privacy. L'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede infatti che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.
4° GIORNATA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Domenica 1° ottobre p.v., in occasione della 4° giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, Palazzo Chigi potrà essere visitato dai cittadini disabili e dai loro accompagnatori. La Presidenza del Consiglio accoglierà gruppi di visitatori che potranno accedere nelle sale della storica sede del Governo, accompagnati da funzionari che faranno loro da guida. Per le associazioni ed i singoli cittadini interessati, sarà sufficiente compilare la scheda di accreditamento (scaricabile dal sito Internet del Governo) per ciascun visitatore e spedirla via e-mail all'indirizzo segreteria.uagf@palazzochigi.it oppure via fax al n. 06.67794588 ed attendere una comunicazione di conferma. Le visite avranno inizio ogni ora a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00. Nella formazione dei gruppi si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.